Ogni iniziativa immobiliare, sia d’acquisto che di vendita, parte esclusivamente dalla analisi delle opportunità che il mercato di riferimento può offrire al cliente in un dato momento storico-economico.
L’area Mediazione & Marketing Immobiliare risponde alle esigenze della domanda e dell’offerta attraverso procedure preliminari ed esecutive dirette al raggiungimento del miglior risultato per il cliente.
La formazione continua e la crescita professionale dei nostri operatori consentono ai proprietari venditori ed ai potenziali acquirenti di interfacciarsi regolarmente con personale ed uffici specializzati nell’ottimizzare il business immobiliare della clientela, nel pieno rispetto delle normative nazionali e dei valori d’impresa.
Il tradizionale orientamento al cliente è realizzabile, innanzitutto, mediante il nostro supporto tecnico-legale in tutte le fasi della compravendita e dei servizi correlati, nonché attraverso quel complesso di sensibilità acquisite operando quotidianamente con tutti gli interpreti del mercato.
La pluralità degli strumenti a disposizione dei nostri agenti consente:
- • il monitoraggio costante delle opportunità offerte dal mercato,
- • l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria all’ottimo sviluppo dei processi di vendita
- • una relazione continua con tutta l’informazione utile all’innalzamento dei livelli qualitativi professionali
- • il rispetto degli adempimenti introdotti dai regolamenti comunitari in termini di antiriciclaggio, dall’adeguata verifica all’analisi del rischio
- • l’impiego ideale dei più moderni dispositivi informatizzati a sostegno della professione
- • la massima qualità del servizio in ausilio e partnership con i più autorevoli protagonisti istituzionali, privati e finanziari del settore.
Il D.Lgs 231/07, all'art. 14 lett. f) prevede, tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio , anche le "agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39".
Gli Obblighi ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, consistono nelle seguenti attività:
• Identificazione e Adeguata verifica della clientela: in generale consiste nell’ identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di un valido documento, direttamente a mezzo della dichiarazione ai sensi articolo 21 che il cliente presente dovrà compilare:
• Elaborazione di una scheda di analisi rischio.
• Raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
• Istituzione dell’Archivio unico informatico o in alternativa cartaceo; Conservazione nel “Fascicolo del Cliente” della relativa documentazione acquisita ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, (copie documenti identità, copie procure, copie visure camerali, registro imprese, scritture private di natura negoziale e mezzi di pagamento e atti pubblici); L’obbligo di conservazione di detti documenti dura 10 anni.
• Segnalazione delle operazioni sospette, tenendo sempre conto che i vari Indicatori di possibili operazioni sospette sono esclusivamente giusti riferimenti non probatori ma informativi.
Compito doveroso per la nostra azienda è quello di accompagnare il cliente oltre l’operazione immobiliare in senso stretto, sostenendo le parti nel momento immediatamente successivo la definizione delle scritture private o pubbliche.
A tal fine assicuriamo la totalità dei servizi post-vendita necessari alla più semplice immissione in possesso; comunicazione di cessione del fabbricato, voltura delle utenze, riorganizzazione delle informazioni documentali necessarie e primo contatto con l’amministrazione condominiale.
Presupposto per la determinazione del potenziale che l’immobile può esprimere sui mercati, in funzione della operazione di vostro interesse, è la più accurata valutazione estimativa. Il cliente può, senza legami di sorta, conoscere in qualsiasi momento i valori di mercato riferibili alla sua proprietà e scegliere il percorso più idoneo alla costruzione del proprio business.
I nostri agenti, grazie alla rete di strumenti a disposizione, possono suggerire il risultato prevedibile, informandovi sempre sul più probabile valore di mercato del vostro immobile, muovendo dall’attenta analisi della domanda e dell’offerta sui mercati.
A seguito delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28 che avevano introdotto l’obbligo di inserire, nei contratti di compravendita, “una clausola in cui l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la certificazione energetica degli edifici”, la normativa, dal 1 gennaio 2012 impone che gli annunci immobiliari di compravendita debbano contenere l’indice di prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari in vendita ai sensi del comma 2 - quater dell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
A tal proposito, abbiamo attivato canali di collaborazione con studi tecnici “abilitati”, offrendo ai nostri clienti la possibilità di elaborazione e redazione dei certificati richiesti in normativa, allo scopo di ottemperare alle recenti disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici.
L’attestato energetico è un documento di valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una determinata classe energetica.Nel certificato è indicata la quantità di energia consumata annualmente dall'edificio, vale 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull'involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.
L'attestato di certificazione energetica dell'edificio è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Un certificato energetico contiene un elenco di classi e un indicatore che mostri in che classe si trova l’immobile.
Le classi partono dalla lettera A+ (casa passiva a consumo zero) e arrivano alla lettera G: la classe A indica un consumo molto basso, mentre la classe G un consumo molto alto.
L’attestato di prestazione energetica, che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il
precedente attestato di certificazione energetica, e la cui disciplina è stata introdotta a seguito
delle modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013; detto attestato è chiamato a
svolgere il ruolo di strumento di "informazione" del proprietario, dell’acquirente (anche a titolo
gratuito) e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di
efficienza energetica degli edifici. Oltre a fornire all’utente raccomandazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più
convenienti, l’attestato di prestazione energetica deve, inoltre, contenere tutti i dati che
consentano “ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi” e quindi di poter scegliere
l’edificio da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica.
Con l’attribuzione di specifiche classi prestazionali, l’attestato di prestazione energetica
funge da strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento
energetico, permettendo ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio di interesse
e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici.